18/12/12

SENTENZA COMMISSIONE DISCIPLINARE: LE MOTIVAZIONI DEL - 2


"In merito alle sanzioni da applicare vanno formulate alcune considerazioni in diritto. 24 Il principio della responsabilità oggettiva, pur se negli ultimi tempi ha subito una serie di attenuazioni in via applicativa, continua a fondarsi su criteri inderogabili. In proposito, va ricordato come questa Commissione in tutti gli analoghi e recenti procedimenti nel caso di responsabilità oggettiva per illecito sportivo commesso da calciatori tesserati sia partita da una sanzione base di 2 punti di penalizzazione in classifica generale, oltre a una ammenda: tra tutti, si ricordino i precedenti della soc. Torino (C.U. n.11 del 10.8.2012) e della soc. Sampdoria (C.U. n.12 del 10.8.2012) che, nella corrente stagione sportiva, stanno scontando una penalizzazione di 1 punto in classifica generale maturata in sede di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, partendo da una sanzione base di 2 punti di penalizzazione in classifica generale. Per garantire una uniformità di giudizio e una situazione di par condicio fra squadre partecipanti allo stesso campionato attualmente in corso, quindi, appare corretta l’applicazione della sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per quanto riguarda la entità dell’ammenda richiesta dalla Procura federale per la soc. Napoli determinata in € 100.000,00 (di cui € 45.000,00 per Cannavaro, € 45.000,00 per Grava e € 10.000,00 per Gianello, con riferimento, per quest’ultimo, alla violazione del divieto di scommettere), la stessa può essere determinata in via equitativa in € 70.000,00".

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